Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) gli immobili, con le loro pertinenze, realizzati mediante concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 43 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, se e nella parte in cui sono utilizzati per gli scopi che, ai sensi delle lettere a) e i), comportano esenzione, ancorché posseduti e gestiti dal soggetto concessionario. Sono altresì esenti le aree fabbricabili destinate alla costruzione dei suddetti immobili, dal momento in cui tale destinazione risulta dagli strumenti urbanistici generali o attuativi».